Prescrizione decennale per la richiesta di rimborso dell’Iva risultante alla cessazione dell’attività
Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, in materia di Iva, qualora il credito d’imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento.
Di conseguenza non si applica il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile (in tal senso si rinvia alle pronunce della Corte di Cassazione n. 4559/2017, n. 20678/2014 e n. 21907/2015).
In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 19115/2016, secondo cui la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (R4), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce – ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 – solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (in senso conforme si segnalano le pronunce nn. 4592, 4857 e 9941/2015, nn. 10653, 20069 e 26867/2014, n. 14070/2012 e n. 20039/2011).
In particolare è stato affermato che in caso di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, e quindi soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992).
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’attività non prosegue, sicchè non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (in tal senso, Cass. n. 9941/2015, n. 2005/2014, nn. 7684, 7685 e 14070/2012, nn. 13920 e 20039/2011, nn. 9794 e 25318/2010 e n. 27948/2009).
Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall’art. 30 del decreto Iva, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale.
Il principio sopra illustrato è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione 6 luglio 2018, n. 20128, depositata lo scorso 30 luglio.