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Prenotazione a debito della sentenza, prescrizione decennale per la riscossione del tributo

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In materia di registrazione a debito di una sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 (sentenza 3 marzo 2020, n. 16381, depositata lo scorso 30 luglio; così anche Cass. 11 novembre 2015, n. 2306125 marzo 2015, n. 5966, e 7 agosto 2008, n. 21306).

Si ricorda che l’istituto della prenotazione a debito (cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute) è disciplinato dall’art. 59 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dall’art. 158, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Ai sensi della prima delle norme citate, si registrano a debito:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al gratuito patrocinio, quando vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse di tali soggetti (la registrazione a debito non è peraltro ammessa per le sentenze che dispongono il trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura);
  2. gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui al punto precedente, dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso oppure per la sua definizione;
  3. gli atti relativi alla procedura fallimentare;
  4. le sentenze e gli altri atti di organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno causato da fatti costituenti reato.

Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che nel giudizio civile, in caso di soccombenza dello Stato con condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la sentenza dev’essere registrata tramite prenotazione a debito.

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