Prelievo supplementare latte, fissate le modalità di invio all’agente della riscossione dei residui di gestione
È apparso in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef che stabilisce i termini e le modalità di trasmissione (in via telematica) all’agente della riscossione dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni entro il 31 marzo 2019.
Il provvedimento, in particolare, indica gli adempimenti in capo ad AGEA ai fini del passaggio dei residui di gestione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10-bis, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. AGEA, entro 5 giorni dalla ricezione di apposita richiesta dell’agente della riscossione, o comunque “in tempo utile in relazione all’adempimento necessario”, è tenuta a fornire a quest’ultimo i documenti probatori dell’esperimento delle attività di riscossione delle partite oggetto del passaggio, per le quali si presenti di volta in volta l’esigenza di disporre di tali documenti.
La norma precisa inoltre che in difetto, AGEA resta responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata tempestiva evasione della richiesta.