Precompilata, all’Anagrafe solo i dati relativi a spese ed erogazioni effettuate con versamenti tracciabili
Ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione Irpef del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento, bancario o postale, o mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Tale regola non si applica alle detrazioni spettanti per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Con il Provvedimento direttoriale 16 ottobre 2020, n. 329652/2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dal 2020 i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento di cui al richiamato art. 23 del D.Lgs. 241/1997.
Si ricorda che devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, i dati relativi:
- ai contratti e premi assicurativi (imprese assicurative);
- ai contributi della previdenza complementare (forme di previdenza complementari);
- ai contributi previdenziali (enti previdenziali);
- alle erogazioni liberali effettuate agli enti del terzo settore (Aps, organizzazioni di volontariato, fondazioni ed associazioni; tale invio è peraltro facoltativo);
- agli interessi passivi (banche);
- agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali (amministratori di condominio);
- alle spese per la frequenza degli asili nido (asili nido pubblici e privati);
- alle spese universitarie (università statali e non statali);
- alle spese universitarie rimborsate (enti regionali per il diritto allo studio);
- alle spese funebri.
Inoltre, con il Provvedimento direttoriale 16 ottobre 2020, n. 329676/2020, ai fini dell’elaborazione della medesima dichiarazione precompilata, a decorrere dal 2020 i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con versamento, bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997.
Fanno eccezione alla regola le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali, come visto, non si applica l’obbligo della tracciabilità degli oneri.