Pratiche abusive da valutarsi soltanto alla luce di una visione complessiva dei fatti
L’acquisizione di partecipazioni azionarie allo scopo specifico di beneficiare del credito d’imposta sulle cedole riscosse da una società residente in Italia, è un’attività che può essere correttamente apprezzata soltanto alla luce di un’analisi “sistemica” ed attenta alla “sostanza economica” della condotta, continuata nel tempo, dell’investitore (tanto più se avente una struttura organizzativa di imponenti dimensioni), in conformità ai principi enunciati dalla Commissione Ue nella raccomandazione 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva nel settore dell’imposizione diretta: lo ha precisato la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 6 settembre 2022, n. 26290 .
Per i giudici di legittimità, inoltre, la necessità di una visione complessiva e non atomistica è confermata anche dalla giurisprudenza europea (Cass. n. 14764/2021): con la sentenza della Grande Sezione 26 febbraio 2019, cause C-116/16 e C-117/16, Skatteministeriet c/T Danmark eY Denmark Aps, punti 71, 97-98, infatti, la Corte Ue ha puntualizzato che “è l’esame di un complesso di fatti che consente di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva” (da intendersi come operazione effettuata allo scopo di beneficiare fraudolentemente dei vantaggi previsti dalla normativa unionale), pratica abusiva la cui prova richiede, oltre all’esistenza dell’elemento soggettivo, “un insieme di circostanze oggettive”, “una serie di fatti comprovanti” o di “indizi oggettivi e concordanti” (in senso analogo, Corte Ue 20 giugno 2013, causa C-653/11, Newey, punti 47-49, e 14 aprile 2016, causa C-131/14, Cervati e Malvi, punto 47).
Con la pronuncia n. 26290/2022, in commento, gli Ermellini hanno sottolineato altresì che nel contenzioso sorto a seguito di diniego di rimborso, la società che intende beneficiare del credito d’imposta sulle cedole riscosse da una società residente in Italia è attore in senso sostanziale, e come tale è tenuta a dare prova degli elementi costitutivi dell’invocato diritto a non subire una seconda tassazione della ricchezza (Cass. 27 maggio 2021, n. 14764, 3 maggio 2019, n. 11648, 12 luglio 2018, n. 18397, 23 settembre 2016, n. 18628, 20 febbraio 2013, n. 4164).