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Possibile posticipare gli effetti della fusione per incorporazione, ma non retrodatarli

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Ai fini Iva, la fusione per incorporazione acquista efficacia giuridica alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle imprese territorialmente competente (per la società incorporante) oppure alla data successiva prevista dalla relativa delibera (art. 2504-bis, comma 2, del codice civile).

In tal senso si espresse anche la Risoluzione ministeriale 27 agosto 1998, n. 120, secondo la quale “è a questa data, che l’organizzazione della società incorporante si modifica assorbendo in sé l’organizzazione delle società estinte, in quanto, prima della medesima data, le società suddette sono giuridicamente autonome e mantengono anche una propria autonomia contabile”.

Quindi, se da un lato non assumono rilievo eventuali retrodatazioni convenzionali degli effetti contabili e fiscali dell’operazione di fusione, è invece possibile posticipare la decorrenza degli stessi rispetto alla data di ultima iscrizione nel Registro delle imprese.

I principi che precedono sono stati ora confermati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2019, n. 25.

In questa occasione è stato inoltre sottolineato che:

  1. relativamente agli obblighi di versamento, in presenza di una fusione per incorporazione è la società risultante dalla trasformazione sostanziale soggettiva ad assumere – alla data dalla quale ha effetto l’operazione straordinaria – i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società incorporate;
  2. la ratio delle regole contenute nell’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 13 dicembre 1979 , è di evitare pratiche fraudolente o elusive: in particolare – spiega l’Agenzia delle Entrate – occorre garantire “che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione avente una valida ragione economica e non un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l’utilizzazione del credito IVA di un altro soggetto” (in tal senso si richiama altresì la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 6 giugno 2008 , n. 232/E).

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