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Possibile per la tardiva presentazione della garanzia per rimborso/compensazione di crediti IVA

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Con la risposta a istanza di interpello n. 475 dell’11 dicembre 2023 , è stato chiarito che è possibile sanare con ravvedimento operoso speciale la tardiva presentazione della garanzia per la richiesta di rimborso o compensazione dei crediti IVA (se non ancora contestata), presentandola tardivamente nella liquidazione IVA di gruppo e versando, oltre agli interessi, la sanzione, in misura ridotta ad 1/18.

Se l’istante, nell’attesa dell’esito dell’interpello, ha deciso di avvalersi, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento speciale, potrà beneficiare della rateizzazione delle somme dovute. Diversamente, il versamento della sanzione ”super ridotta” (previa rimozione della violazione) andrà eseguito in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

L’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per il 2023) ha introdotto, tra l’altro, una serie di istituti definitori (c.d. ”tregua fiscale”) che consentono al contribuente di definire inadempimenti, errori, provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché le eventuali vertenze tributarie in essere.

In particolare, ai commi da 174 a 179, il legislatore ha disciplinato il c.d. ravvedimento speciale, istituto definitorio che, ispirandosi al ”ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di definire in via agevolata le violazioni commesse versando solo 1/18 della sanzione irrogabile.

Con la risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023 ­è stato chiarito l’ambito applicativo dell’istituto definitorio, disponendo, tra l’altro, che sono definibili tramite l’istituto tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:

  • commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
  • relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (es. imposte di registro e di successione);
  • definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali);
  • relative agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

In sede di conversione del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, la legge 27 novembre 2023, n. 170, ha introdotto l’art. 3-­bis (Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale), secondo cui i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Pertanto, stante l’interpretazione fornita dal legislatore, ed in linea con i chiarimenti resi con la risoluzione n. 67/E/2023, l’istante,­ nel presupposto che le dichiarazioni annuali IVA relative ai periodi d’imposta in argomento siano state validamente presentate,­ può regolarizzare la violazione in parola (se non ancora contestata) presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione, in misura ridotta ad 1/18, di cui all’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

In conclusione, laddove l’istante abbia, nell’attesa di questa risposta, deciso di avvalersi, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento speciale, potrà altresì beneficiare della rateizzazione delle somme dovute. Diversamente, il versamento della sanzione ”super ridotta” (previa rimozione della violazione) andrà eseguito in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

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