Possibile ancora la cessione e lo sconto per i bonus diversi dal 110%
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In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio bonus ristrutturazione al 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%) è possibile ancora optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus eliminazione barriere al 75%) qualora, in data anteriore al 17.2.2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
- per gli interventi “in edilizia libera”, siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17 febbraio 2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio 2023;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle seguenti agevolazioni:
- detrazione IRPEF 50%, di cui all’art. 16-bis, comma 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”);
- detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”);
- detrazione IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.
Il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, quindi, ricomprende gli acquisti di box auto pertinenziali che nel testo originario non erano stati contemplati e viene previsto che per tutti i tre “bonus” rilevi la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi effettuata nella maggior parte dei casi dalle imprese.
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