Polizze catastrofali: rebus immobili locati
Entro il prossimo 31 marzo le imprese operanti in Italia dovranno adoperarsi per attivare specifiche polizze assicurative a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’obbligo è stato disposto ad opera del comma 101 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024. Disposizione con la quale il legislatore ha previsto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 cod. civ., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Il D.L. n. 202/2024, c.d. “Milleproroghe 2025”, all’art. 13 ha posticipato l’obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, comma 1-quater art. 19).
Le imprese nei suddetti termini sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
A tal fine è stato approvato il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, che ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Approvazione in linea con le previsioni di cui al comma 105 della Legge di Bilancio 2024: con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS (…).
Detto ciò uno dei principali dubbi riguarda l’eventuale imputazione degli obblighi di polizza per gli immobili in affitto; si pensi ad esempio ad un imprenditore che ha preso in locazione commerciale un immobile per lo svolgimento della propria attività di commercio di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso.
In tale caso su chi ricade l’onere, sul proprietario dell’immobile o sull’affittuario?
Sembrerebbe ragionevole far ricadere gli obblighi su chi detiene l’immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa (ad esempio l’affittuario). Si veda l’art. 1, comma 1 lettera b) del D.M. n. 18/2025 e art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024.
Nei fatti, anche in beni rientranti nelle suddette categorie – il cui espresso richiamo alle voci di bilancio serve per meglio circoscrivere la categoria dei beni da assicurare – in locazione o leasing, devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Detto ciò, sempre sulla locazione, laddove passasse la teoria che imputa all’affittuario gli obblighi in parola, entrerebbe in gioco lo schema ex art. 1891 c.c. “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”. Eventuali inadempimenti però andrebbero a colpire la sfera di interesse del proprietario il quale per norma potrebbe essere escluso da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Si veda il comma 102 della Legge n. 213/2023.