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Pmi innovative, le spese relative alla certificazione non si sommano al tax credit ricerca

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Ai fini della fruizione del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 3, comma 11, D.L. 23 dicembre del 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la relativa certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Inoltre, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per l’importo massimo di 5mila euro.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 5 agosto 2020, n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la Pmi innovativa, essendo sottoposta a revisione legale in virtù di una specifica disciplina, non è inclusa tra le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. La Pmi innovativa, infatti, è tenuta alla certificazione del bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, che indica quale requisito per le Pmi innovative “la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”.

Di conseguenza, le spese sostenute per tale attività non incrementano il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Si ricorda che – in attuazione della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) – il D.M. 26 maggio 2020 ha:

  • stabilito i criteri da adottare ai fini della classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
  • individuato, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta;
  • individuato i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili ai fini del beneficio fiscale in esame.

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