Pmi innovative: agevolazioni subordinate al rispetto dei requisiti Ue
L’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso alle Pmi innovative diverse misure già previste dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 a favore delle start up innovative. In tale ambito sono ricomprese anche quelle relative agli investimenti nel capitale sociale delle Pmi innovative, introdotte per le start up innovative dall’art. 29 del richiamato D.L. n. 179/2012.
Successivamente, con il D.M. 7 maggio 2019 sono confluite in un unico provvedimento le disposizioni attuative dell’art. 29 del D.L. n. 179/2012 (in materia di start up innovative) e dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015 (in materia di Pmi innovative), con effetto per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 ottobre 2020, n. 475 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato – anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Mise – che i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni introdotte in materia, sono definiti dalla normativa Ue sugli aiuti di Stato e non si esauriscono con il fatto di essere Pmi innovativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015 ed iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese.
In particolare, affinché una Pmi innovativa sia ammissibile, occorre anche che siano soddisfatte ulteriori condizioni: a tal fine si richiama l’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, ai sensi del quale l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 si applica alle Pmi innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla Comunicazione della Commissione Ue 22 gennaio 2014, n. 2014/C 19/04.