Pmi, al via le domande per il credito d’imposta per la quotazione
A partire da ieri, 1°ottobre, e fino al 31 marzo 2019 le piccole e medie imprese potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Lo ricorda il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 28 settembre, alle imprese interessate a usufruire del bonus, consistente in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.
In merito alle regole per l’ammissione al credito d’imposta – dettate dal D.M. 23 aprile 2018 in attuazione dell’art. 1, comma 89, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – si precisa quanto segue:
- il beneficio spetta in relazione ai costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- possono usufruire dell’agevolazione le piccole e medie imprese che:
a. sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
b. operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
c. sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo;
d. presentano domanda di ammissione successivamente al 1° gennaio 2018;
e. ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020;
f. non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto eaiuti dichiarati illegali dalla Commissione Ue;
g. sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca disposti dal Ministero;
h. non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”; - tra le attività agevolabili, sono ricomprese quelle riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche “strettamente inerenti alla procedura di quotazione”;
- il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020;
L’istanza dev’essere presentata in via telematica all’indirizzo pec: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo e deve contenere:
- gli elementi identificativi dell’impresa, compreso il codice fiscale;
- l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per l’ammissione alla quotazione;
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva, con indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Nei 30 giorni successivi al termine ultimo per l’invio delle istanze, vale a dire il 30 aprile 2019, la direzione generale per le Pmi del MiSe, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti e la documentazione richiesta, comunicherà la percentuale massima di credito d’imposta di spettanza della Pmi in base alle risorse disponibili, o il diniego dell’agevolazione.