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Platea ampia per il Patent box “fai da te”

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Possono accedere al nuovo regime di calcolo del Patent box “fai da te”, e pertanto fruire della modalità di autoliquidazione:

  1. i contribuenti potenzialmente beneficiari del Patent box;
  2. i contribuenti che hanno già attivato la procedura; in tal caso, la sussistenza di una valida opzione già formalizzata costituisce un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile;
  3. i contribuenti che hanno concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box ma non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In questi casi, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, sarà possibile procedere in autoliquidazione.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare pubblicata ieri e che fino al prossimo 17 febbraio resterà in pubblica consultazione.

Il documento, in particolare, contiene una serie di chiarimenti sul nuovo regime risultante dalle novità apportate dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto “decreto Crescita”).

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