Plastic tax e sugar tax rinviate al 2023
L’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – così come modificato da ultimo dall’art. 9 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) – ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax, cioè del tributo istituito sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo.
Parimenti, l’art. 1, comma 676, della medesima Legge 160/2019 – così come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1086, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) – ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia della sugar tax, cioè del tributo istituito sul consumo delle bevande edulcorate confezionate o dei prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione ed ottenuti entrambi con l’aggiunta di sostanze edulcoranti.
Il testo definitivo del disegno di legge di Bilancio 2022, che approda oggi in Commissione Biliancio del Senato per iniziare l’iter parlamentare, differisce al 1° gennaio 2023 il citato termine del 1° gennaio 2022, con riferimento sia alla plastic tax, sia alla sugar tax.