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PIR “fai da te” e utilizzo del look-through

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La Risoluzione n. 28 del 10 aprile 2025 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate affronta un tema cruciale per la gestione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) “fai da te” e l’applicazione del criterio lookthrough per valorizzare gli investimenti qualificati detenuti tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) non conformi al regime PIR (non PIR compliant).

La società di gestione del risparmio (SGR), istante nella risoluzione, ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di inserire investimenti effettuati tramite fondi di investimento alternativi (FIA) esteri in un PIR “fai da te”. Questi FIA, istituiti secondo la normativa lussemburghese, includono strutture come:

  • SCSp (Société en Commandite Spéciale): partnership con general partner responsabili illimitati e limited partners con responsabilità limitata.
  • SCA – SICAR (Société en Commandite par Actions): società in accomandita per azioni con comparti separati.

L’istante ha proposto che gli investimenti indiretti effettuati tramite questi veicoli possano essere considerati qualificati ai fini del regime PIR, applicando il criterio lookthrough. Questo approccio permette di valutare gli investimenti sottostanti anziché le quote o azioni dei FIA stessi.

Principio interpretativo dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il criterio lookthrough è applicabile anche ai PIR “fai da te”. Tale principio era già stato introdotto con il D.L. n. 124/2019 e chiarito nella circolare n. 19/E del 2021. In particolare:

  • Gli investimenti indiretti effettuati tramite OICR non conformi al regime PIR possono essere valorizzati se rispettano i requisiti normativi sui vincoli di investimento.
  • La verifica dei vincoli deve essere effettuata in capo al titolare del piano, considerando l’effetto “demoltiplicativo” dato dalla percentuale di partecipazione nel veicolo societario.

Requisiti per i veicoli societari – Per essere considerati strumenti utili ai fini PIR, i veicoli societari devono:

  1. Essere istituiti in Stati membri dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.
  2. Investire esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, evitando strumenti emessi da imprese situate in Paesi non collaborativi (non white list).

La risoluzione evidenzia che:

  • gli investimenti indiretti tramite FIA esteri possono essere inclusi nei PIR “fai da te”, purché rispettino le condizioni normative.
  • è necessario un controllo giornaliero degli investimenti per garantire il rispetto dei vincoli previsti dal regime PIR per almeno due terzi dell’anno.
  • la SGR è tenuta a verificare i vincoli di durata, importo e concentrazione in capo ai titolari dei piani.

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