Pignoramento dei conti correnti. Procedure più veloci ma le tutele rimangono
Il DDL di bilancio approvato in data 16 ottobre contiene una norma che interviene sulle procedure di pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della Riscossione, ora Agenzia delle Entrate, ADER.
Già a oggi, grazie al D.L. n. 34/2019, è prevista l’interoperabilità delle banche dati anche in favore dell’ADER che può accedere alle informazioni presenti in anagrafe tributaria e dunque prendere contezza dei rapporti di conto corrente riconducibili al debitore che non ha pagato una cartella. Lo stesso accesso riguarda le banche dati dell’INPS, tramite le quali l’agente della riscossione prende nota di rapporti di lavoro o titolarità di pensione in capo ai debitori.
Le procedure di pignoramento poste in essere dall’agente della riscossione, sono regolate dall’art.72-bis del D.P.R. n. 602/73.
Articolo in base al quale l’ADER ha potere di richiedere a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Se il pignoramento riguarda lo stipendio lo stesso deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Tuttavia se il pignoramento riguarda il conto corrente, l’unico limite è dato dal divieto di pignoramento dell’ultimo stipendio che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
La cartella è già titolo esecutivo una volta decorso il termine per proporre ricorso. Dunque non serve l’intervento dell’autorità giudiziaria.
A ogni modo, c’è l’intervento del Tribunale in qualità di giudice dell’esecuzione laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’agente della riscossione. Ancora, nel caso si voglia impugnare il pignoramento per omessa notifica della cartella di pagamento, il ricorso andrà presentato dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (Cassazione Sezioni Unite n. 30756/2018).
Detto ciò, nel DDL di bilancio viene previsto che l’ADER potrà accedere direttamente alle informazioni relative alle giacenze specifiche dei conti correnti, al loro saldo corrente per intenderci, senza più che sia necessario ottenere tali informazioni dagli istituti bancari.
Questo quanto prevede l’art. 23 dell’attuale DDL di bilancio.
Prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari, l’agente della riscossione può, in fase stragiudiziale, accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti. Se l’accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall’art. 72-quater, l’agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l’ordine di pagamento di cui all’art. 72-bis, con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall’art. 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo.
In sostanza le procedure di pignoramento saranno più snelle nelle fasi propedeutiche al pignoramento. Rimangono in essere tutte le tutele previste in favore dei contribuenti.