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Piattaforme digitali, è operativo il canale per l’invio delle comunicazioni

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È operativo il canale telematico utilizzabile ai fini dell’invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali: lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati commerciali dei fornitori da parte dei soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza, dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2019, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline: lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate31 luglio 2019, n. 660061/2019, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
  2. a regime, tale adempimento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre;
  3. per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, si intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti in Italia;
  4. devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
    1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale (se esistente), l’indirizzo di posta elettronica;
    2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
    3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro;
  5. il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore (così dispone il terzo comma del richiamato art. 13, D.L. 30 aprile 2019, n. 34).

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