Per l’installazione dei “contatori intelligenti” iperammortamento solo nel limite del 5% del costo del bene
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Per le spese relative alla installazione dei cosiddetti “contatori intelligenti” (“smart meters”), l’iperammortamento può essere riconosciuto soltanto nel limite del 5 per cento del costo del bene: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 1° febbraio 2019, n. 2 .
In merito alla disciplina dell’iperammortamento, rileva quanto segue:
- l’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- per effetto della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), la maggiorazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
– 170 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
– 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 50 per cento per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro; - la maggiorazione non si applica comunque sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro;
- per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che, nel medesimo periodo effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla citata Legge n. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento;
- gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo devono essere determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della maggiorazione in esame. La norma precisa che anche ai fini degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, quale imposta del periodo precedente si considera quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione in esame;
- in sede di determinazione del costo rilevante ai fini dell’iperammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir. Per l’individuazione di tali oneri si fa riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile Oic 16, a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa (Risoluzione Agenzia Entrate 15 dicembre 2017, n. 152/E).
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