Per l’import di merci “anti Covid” estesa al 30 aprile 2021 l’esenzione da Iva e dazi. Immutati i requisiti
Con la Decisione 3 aprile 2020, n. 491/2020 (successivamente modificata con la Decisione 23 luglio 2020, n. 1101/2020), la Commissione Ue ha chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate dal 30 gennaio al 31 ottobre 2020 (termine prorogato al 30 aprile 2021 per effetto della Decisione Ue 28 ottobre 2020, n. 1573/2020).
Con la Determinazione 28 luglio 2020, n. 262063/RU (che ha sostituito la Determinazione 3 aprile 2020, n. 107042/RU), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito gli adempimenti posti in capo agli enti per poter usufruire dell’agevolazione in commento; a tal fine, la Circolare 9 luglio 2020, n. 19/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’apposita applicazione informatizzata. Si ricorda che, con riferimento al Regno Unito, la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020.
Ora, con la Circolare 29 ottobre 2020, n. 43/2020, le Dogane hanno precisato che la citata proroga al 30 aprile 2021 non comporta modifiche sotto i profili delle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici, delle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché degli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione e delle modalità operative per fruire dell’esenzione.
Si segnala infine che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le rendicontazioni obbligatorie.