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Per le microimprese resta fermo il principio di “derivazione semplice”

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Con la Risposta all’istanza di interpello 6 aprile 2022, n. 166, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario dei “costi di transazione” sostenuti da “B” (società veicolo), in relazione all’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di “A”, seguita da un’operazione di fusione inversa del veicolo societario (“B”) da parte di “A”. Nella fattispecie in esame – ha precisato l’Agenzia – nel presupposto che “A” abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame, si ritiene che gli stessi assumano rilevanza anche ai fini fiscali.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che l’art. 83, comma 1, del Tuir stabilisce che “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita del conto economico (…) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni (…). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…), e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Tale norma si applica:

  1. alle società qualificabili come microimprese, ai sensi dell’art. 2345-ter c.c., per le quali resta fermo il principio “base” di derivazione del reddito dall’utile di esercizio, “rideterminato” in applicazione del Tuir (cosiddetta “derivazione semplice”);
  2. ai soggetti OIC/IAS adopter, per i quali si considerano riconosciuti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (“QUIC”) previsti dai principi contabili adottati (cosiddetta “derivazione rafforzata”).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che, per tutti i soggetti, resta in generale escluso il riconoscimento fiscale dei fenomeni meramente valutativi.

Risposta_166_06.04.2022

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