Per le imprese estere controllate rileva anche la variazione in aumento effettuata ai fini del tax rate “virtuale” domestico
L’art. 167, comma 8-bis, del Tuir (nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019), prevede che la disciplina delle imprese estere controllate, di cui al primo comma, si applica anche nel caso in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli in quest’ultimo richiamati, qualora ricorrano congiuntamente determinate condizioni. Tra queste, occorre che il soggetto sia assoggettato a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stato soggetto se residente in Italia.
Al riguardo, con il Provvedimento direttoriale 16 settembre 2016, n. 143239 – emanato in attuazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – l’Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per determinare con modalità semplificate la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica. In particolare, per effetto del paragrafo 5.1, lettera d), del suddetto provvedimento, per tale determinazione “sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)”.
Al riguardo, con il Principio di diritto 6 aprile 2021, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la variazione in aumento effettuata ai fini del tax rate “virtuale” domestico connessa all’indeducibilità degli interessi passivi dev’essere considerata rilevante ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 167, comma 8-bis, lettera a), in quanto legata ad un evento incerto nell’an e nel quantum.