Per le fatture emesse ante concordato preventivo ma pagate dopo, credito Iva dell’Erario da pagare in sede di riparto
Con la risposta all’istanza di interpello 28 maggio 2019, n. 164, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione se l’Iva ad esigibilità differita, relativa ad alcune prestazioni fatturate ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa, sia riconducibile tra i crediti prededucibili.
Al riguardo, in particolare, è stato precisato che – considerato che tali operazioni si considerano effettuate al momento di emissione della fattura – il relativo credito Iva dell’Erario non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
Detto credito – in quanto debito di natura concorsuale – sarà pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.
Di conseguenza, il liquidatore giudiziale dovrà comunicare all’Amministrazione fiscale la circostanza che l’Iva indicata nelle dichiarazioni integrative presentate, si riferisce ad operazioni effettuate anteriormente alla procedura concordataria, al fine di gestirla in sede di riparto.
Si ricorda che l’art. 111 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), ha introdotto la nozione di crediti “prededucibili”, annoverando tra questi “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, distinguendoli da quelli “concorsuali”.
Pertanto – ha chiarito l’Agenzia nella risposta in commento – i criteri da utilizzare (alternativamente) al fine di attribuire la prededucibilità sono i seguenti:
- quello della specifica previsione normativa;
- quello cronologico;
- quello funzionale.
Per la Corte di Cassazione, dev’essere considerato “credito della massa” (o “della procedura”) – cioè sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali – quello “sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all’esercizio provvisorio dell’impresa” (sentenza 11 aprile 2011, n. 8222).