Per l’e-commerce nessun obbligo di emettere fattura, ricevuta o scontrino ai consumatori finali
Per i servizi elettronici – come ad esempio l’e-commerce – resi a consumatori finali non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 dicembre 2018, n. 96 , pubblicata sul sito il 5 dicembre 2018.
Nel documento si sottolinea inoltre che qualora si volesse comunque documentare l’operazione attraverso l’emissione di una ricevuta fiscale, per effetto del D.M. 30 marzo 1992 (che detta le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale), il documento non potrà avere formato elettronico, dovendo essere cartaceo.
Al riguardo si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972, “si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero; g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea”;
- per effetto dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, e del D.M. 27 ottobre 2015, sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cioè ricevuta e scontrino fiscale), anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.