Per l’Aidc è illegittima la normativa sulle note di variazione
La normativa italiana relativa alla rettifica dell’Iva conseguente al mancato pagamento del corrispettivo, sarebbe incompatibile con l’art. 90 della Direttiva CE n. 112/2006: lo ha sottolineato l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) con la Denuncia n. 13/2019.
A tal fine, il documento sollecita il Legislatore nazionale ad apportare una modifica normativa “che renda effettivo e, quindi, tempestivo il diritto di rettifica e di recupero dell’imposta assolta nei confronti dell’Erario ma non versata da parte del cliente”.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse:
- senza limiti temporali, in caso di:
- dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
- risoluzione, recesso, revoca del contratto;
- obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
- successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
- mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
- errori nella fatturazione quali, ad esempio:
- erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);
- erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa;
- concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299);
- entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria, in caso di:
- errori nella fatturazione quali, ad esempio:
- erroneo assoggettamento di operazioni ad IVA con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);
- erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa;
- concessione di sconti ovvero abbuoni non previsti contrattualmente (in tal senso si rinvia alla citata Risoluzione ministeriale n. 561299/1991).
- errori nella fatturazione quali, ad esempio: