Per l’affidatario della riscossione dei tributi locali obbligo di inviare la fattura al Comune e al tesoriere
Con la Circolare 27 ottobre 2020, n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito le istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti di tali entrate. Il documento – finalizzato ad assicurare in tempi certi il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione – è stato emanato a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, introdotta dall’art. 1, comma 790, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Al riguardo viene precisato quanto segue:
- in merito al riferimento normativo ai “conti correnti intestati”, la circolare precisa che l’applicazione della citata disposizione comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata;
- i conti dedicati devono essere aperti presso la banca tesoriera con cui è stipulata la convenzione di tesoreria: si applica infatti l’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli enti locali), ai sensi del quale “Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere”;
- il soggetto affidatario deve avere accesso ad ogni conto dedicato alla riscossione delle entrate affidatagli – collegato al conto di tesoreria principale – per poter effettuare i controlli su quanto versato dai contribuenti e calcolare il proprio compenso, senza avere peraltro la possibilità di movimentare le somme presenti sul conto;
- ferma restando la trasmissione della fattura al Comune secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, l’affidatario deve trasmettere la fattura anche al tesoriere (non tramite il Sistema di Interscambio SDI ma ad esempio tramite pec).
Il canale di trasmissione tra tesoriere e soggetto affidatario dev’essere un canale di comunicazione “certo”, indicato dalla banca, che garantisca la ricezione e la relativa data.