Per la ripetizione del pagamento indebito vige il regime speciale basato sull’istanza di parte
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in linea generale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto dell’obbligazione, infatti, è contraria sia al principio di correttezza e buona fede, che deve improntare la condotta delle parti anche nella eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia al principio costituzionale del giusto processo, in quanto comporta una parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, con un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte per la tutela del suo interesse sostanziale (in tal senso si segnalano le sentenze della Corte di Cassazione. nn. 23726/2007, 15476/2008 e 24539/2009).
Alle medesime conclusioni è approdata da ultimo la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 10 aprile 2019, n. 18144, depositata lo scorso 5 luglio. Nell’occasione è stato inoltre sottolineato che:
- secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, il regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare – a pena di decadenza – nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, regime che impedisce l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (a tal fine si rinvia a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 17918/2004, 15840/2006e 6900/2014);
- per gli Ermellini, inoltre, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che ha pieni poteri dispositivi del diritto e deve avere contenuto univoco ed incompatibile con ogni volontà di negare il diritto stesso (in tal senso si segnalano le pronunce della Cassazione nn. 23746/2007, 23822/2010, 2104/2012, 6473/2012 e 12626/2014).