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Per la revoca del gratuito patrocinio occorre verificare anche la non manifesta infondatezza della causa

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Ai sensi dell’art. 136 del (Testo Unico in materia di spese di giustizia), affinché il magistrato possa revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato preventivamente concesso dall’apposita Commissione, oltre al requisito reddituale, è necessaria la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”: lo ha precisato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 gennaio 2020, n. 1036, depositata lo scorso 11 febbraio. Nella pronuncia si ricorda inoltre che:

  1. per effetto degli articoli 74 e 126 del richiamato , per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato è necessaria la contestuale sussistenza di due requisiti:
    1. che il reddito sia inferiore a un certa soglia prestabilita;
    2. la causa sia “non manifestamente infondata”;
  2. come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1° agosto 2019, n. 54, il citato art. 74 richiede il requisito “negativo” della “non manifesta infondatezza” della pretesa azionata e non quello “positivo” della sua fondatezza.

Ciò in quanto bisogna tener conto – hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada – “della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che potrebbe venir meno laddove fosse richiesta – per beneficiare del patrocinio gratuito – la prova della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere in sede giurisdizionale”. In materia si ricorda infine quanto segue:

  1. i soggetti imputati per i reati relativi all’evasione fiscale sono sempre esclusi dal patrocinio a spese dello Stato: lo ha ricordato la relazione periodica che il Ministero della Giustizia trasmette al Parlamento in merito all’applicazione del ;
  2. all’infuori di questa deroga, peraltro, il citato Testo Unico – che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (tra le quali la Legge 30 luglio 1990, n. 217 – “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”) – si applica al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;
  3. la Legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n. 122) ha disposto tra l’altro l’estensione del gratuito patrocinio ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari;
  4. ai fini dell’ammissione al beneficio in esame rilevano i limiti stabiliti dall’art. 76, comma 1, del citato , periodicamente aggiornati con decreto ministeriale.

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