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Per la rappresentanza in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati esterni

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Per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale:

  1. dell’Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati dalla convenzione con la stessa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4 , del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure, qualora vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
  2. in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 , del citato Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, di avvocati del libero foro.

In tal caso, ciò deve avvenire nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dei criteri adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

È quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 ottobre 2019, n. 30008, depositata lo scorso 19 novembre.

Si ricorda che, con l’ordinanza 9 novembre 2018, n. 28741, la Suprema Corte aveva peraltro affermato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, qualora si limiti a subentrare a quest’ultima in un rapporto processuale pendente, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente. Se, invece, si costituisce in un nuovo giudizio oppure anche in un giudizio pendente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto.

Tali fonti sono individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita deliberazione motivata, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che nel caso concreto giustificano tale ricorso alternativo.

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