Per la prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali rileva la “conoscibilità”
La prescrizione dell’azione prevista dall’art. 2394 del codice civile, anche qualora venga esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l’attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli.
Per la Corte di Cassazione, quindi, si tratta di una valutazione astratta di conoscibilità: non un fatto soggettivo di conoscenza del danno, ma un rilievo del dato oggettivo di conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto.
Tale momento si presume coincida con la dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell’organo della procedura; tale presunzione semplice, peraltro, non esclude che, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore.
Al riguardo, il relativo onere probatorio grava sul soggetto che allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (in tal senso, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204).
Le considerazioni che precedono sono state ora ribadite dalla prima sezione civile della Suprema Corte con la sentenza 2 luglio 2018, n. 21662 , depositata lo scorso 5 settembre.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno ricordato inoltre che in linea generale, ai sensi dell’art. 2394, comma 2, c.c., l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta “insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”: la nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio della società; l’insufficienza patrimoniale, pertanto, rappresenta un fatto contabile, che si verifica quando il patrimonio della società presenti una “eccedenza delle passività sulle attività (…) situazione in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento” (per tutte, Cass. 22 aprile 2009, n. 9619, 28 maggio 1998, n. 5287 e 29 dicembre 2017, n. 31204).