Per la nota di variazione la procedura può considerarsi conclusa con il decreto che dichiara esecutivo il riparto finale
Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la variazione in diminuzione è consentita, tra l’altro, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali “rimaste infruttuose”.
Al riguardo, da tempo l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’infruttuosità della procedura debba assumere carattere definitivo: si deve trattare quindi di una situazione che va accertata alla conclusione della stessa (Circolare 17 aprile 2000, n. 77; Risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155/E; Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E; Risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E).
Tale posizione è condivisa anche dalla giurisprudenza (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 16 dicembre 2011, n. 27136 e 27 gennaio 2014, n. 1541).
I principi appena esposti sono stati ora confermati dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° aprile 2019, n. 91; nell’occasione è stato inoltre precisato che in caso di fallimento:
- la procedura può considerarsi conclusa con il decreto che dichiara esecutivo il riparto finale ai sensi dell’art. 117, comma 1, della legge fallimentare oppure, in alternativa, con il decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 119 della medesima legge;
- la circostanza che il soggetto insinuatosi nel passivo sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha assolto l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazione, non è di ostacolo all’applicazione della disciplina delle variazioni in diminuzione dell’Iva ai sensi del richiamato art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.