Per la dichiarazione di fallimento rileva l’impossibilità di pagare i debiti con mezzi “normali”
Ai fini della dichiarazione di fallimento, è necessario e sufficiente l’accertamento di una situazione di impotenza economico-patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti. Si tratta quindi di un accertamento suscettibile di esser desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità per l’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni: lo ha ribadito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 febbraio 2020, n. 12679, depositata lo scorso 25 giugno (in tal senso si segnala anche Cass. n. 27445/2019).
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che, anche ai fini della notifica dell’istanza di fallimento, si applica il principio generale secondo cui la notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile, è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l’effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l’ordinaria diligenza. Infatti, la circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce una mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata (Cass. n. 4274/2019).