Per la detrazione Iva, l’inerenza del bene va intesa come strumentalità
Con l’ordinanza 4 aprile 2019, n. 26177, depositata il 16 ottobre, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riepilogato i requisiti necessari ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. In particolare, è stato sottolineato che l’art. 19, primo comma, del D.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, presuppone:
- la qualità di imprenditore dell’acquirente;
- l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso.
Di conseguenza – hanno affermato i giudici di legittimità – il diritto del cessionario dei beni alla detrazione Iva si fonda sull’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli articoli 21, 23, 24 e 25 del citato D.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dei quali il cedente è tenuto a:
- emettere la fattura per l’operazione imponibile;
- annotarla nel registro delle fatture;
- trasmetterne copia, con addebito del tributo al cessionario che, a sua volta, dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti.