Per il reato di dichiarazione infedele irrilevante la dichiarazione integrativa
Il reato di dichiarazione infedele si consuma attraverso la presentazione della dichiarazione annuale, e quindi non rileva l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria: lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 8 aprile 2019, n. 23810, depositata lo scorso 29 maggio.
Tale conclusione, per i giudici di legittimità, si fonda sulla circostanza che il delitto in esame – disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – integra un reato istantaneo, in quanto si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando ai fini della consumazione la circostanza dell’eventuale presentazione integrativa, poihcè il dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione del rato dovrà intendersi decorrente dalla data di presentazione della prima dichiarazione. Tale principio era già stato affermato dalla Suprema Corte (si segnalano, ad esempio, le pronunce 3 luglio-1° ottobre 2013, n. 40618 e 19 aprile 2017-6 giugno 2017, n. 27967).
Quanto all’elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che il reato di dichiarazione infedele è un reato di dolo specifico, consistente nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”; di conseguenza, è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o all’omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall’intento di evadere le imposte.
Tale intento – hanno aggiunto gli Ermellini – dev’essere valutato al momento della consumazione del reato, cioè al momento della presentazione della dichiarazione originaria, essendo irrilevante quella integrativa.
Per la Corte di Cassazione, infine, non appare condivisibile la tesi secondo cui nella nozione di “dichiarazione” dovrebbero farsi rientrare anche le eventuali dichiarazioni integrative presentate, nei tempi consentiti dalle norme tributarie, a rettifica della prima.