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Per il permesso di soggiorno rileva un concetto di “reddito” diverso da quello previsto dal Tuir

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Ai sensi dell’art. 3 comma 3, lettere a) e d), del Tuir, sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare.

Tali tipologie di reddito, peraltro, seppur non ricompresi nel computo della base imponibile del reddito complessivo potrebbero assumere rilevanza in sede di applicazione degli articoli 9 e 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione), e quindi in sede di richiesta del permesso di soggiorno.

A questi fini, quindi, potrebbe rilevare una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir, che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n. 4 .

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 (che disciplina il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo), lo straniero in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b), del medesimo decreto, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui al citato art. 29, comma 1;
  2. quest’ultimo articolo, al comma 3, lettera b), prescrive – in materia di ricongiungimento familiare – quale requisito reddituale in capo allo straniero che ne fa richiesta il possesso di “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.

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