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Per il Fisco obbligo di riconoscere la deduzione forfettaria dei costi solo in caso di accertamento induttivo “puro”

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In materia di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo (come nel caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfetario: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 gennaio 2020, n. 23093, depositata lo scorso 22 ottobre (in tal senso si segnala anche Cass. n. 22868/2017).

In materia di accertamento induttivo, si ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità:

  1. l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo in presenza di un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza” (Cass. nn. 23357/2019 e 8854/2019);
  2. il Fisco può procedere ad accertamento induttivo basandosi sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore. In quest’ultimo caso, l’Amministrazione fiscale non è tenuta a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24364, e 27 luglio 2011, n. 16430);
  3. lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore rappresenti una “grave incongruenza” (ai sensi dell’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) è implicitamente confermata dall’art. 10, comma 1, della Legge 8 maggio 1998, n. 146.

In tal senso si richiama Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327, secondo cui lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore deve testimoniare una grave incongruenza, espressamente prevista, come visto, dall’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. L’art. 10 della legge n. 146/1998 non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento solo in quanto già previsto dalla norma precedente, rispetto alla quale opera un rinvio recettizio.

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