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Per il CNDCEC adempimenti da rivedere e sanzioni da ridurre

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Con l’informativa n. 12 del 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto di aver presentato alle competenti Istituzioni alcune istanze relative agli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

In particolare, è stata chiesta un’adeguata proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, considerate le tempistiche con cui è stato messo a disposizione il software di compilazione.

In tale ambito, il Consiglio Nazionale ha anche richiesto che sia eliminato l’obbligo di indicare i dati relativi alle spese oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, già oggetto della separata Comunicazione di esercizio dell’opzione. La comunicazione di tali spese, nei casi in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non ha particolare utilità ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’Agenzia delle Entrate sta valutando le casistiche per le quali sia possibile evitare l’adempimento e, pertanto, si invitano gli Iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse.

Lo stesso Consiglio Nazionale ha anche formalizzato una proposta emendativa finalizzata ad una sensibile riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. Attualmente, infatti, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie ovvero delle altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, la sanzione applicabile è pari a euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Secondo il CNDCEC, si tratta, evidentemente, di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati.

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