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Per i soggetti con diagnosi di DSA detraibile anche l’acquisto del pc

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Le detrazioni fiscali riconosciute – dall’art. 15, comma 1, lettera e-ter), del Tuir – per le spese sostenute dai soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), spettano anche per l’acquisto di computer, registratori, calcolatrici, programmi di videoscrittura destinati agli studenti, utili a facilitare la comunicazione e l’apprendimento: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.

La norma citata – modificata dall’art. 1, comma 665 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e attuata con il Provvedimento direttoriale 6 aprile 2018, n. 75067 – dispone quanto segue:

  1. la detrazione in esame spetta, a partire dal 1° gennaio 2018 e nella misura del 19 per cento, ai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 , necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
  2. la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del medesimo articolo;
  3. per poter usufruire dell’agevolazione in commento, il beneficiario dev’essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1 , della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti la diagnosi di DSA;
  4. l’agevolazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione di cui sopra, oppure dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico;
  5. ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
  6. si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria;
  7. tra gli strumenti compensativi essenziali sono compresi ad esempio:
    1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
    2. il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
    3. i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
    4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
    5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali;
  8. si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, come ad esempio i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

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