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Per i debiti anteriori alla scissione permane la responsabilità solidale e illimitata di tutte le partecipanti

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Nell’ambito di una scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del Tuir, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 11 settembre 2019, n. 4987, depositata lo scorso 25 febbraio.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. è comunque fatto salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Questa interpretazione è confermata dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale le società partecipanti alla scissione sono tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie;
  2. tale conclusione appare confermata dal richiamato art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riferimento alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie;
  3. la disciplina sopra esposta si differenzia dalle norme dettate in materia di responsabilità civile delle partecipanti la scissione: sotto questo profilo, infatti, gli articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del codice civile, prevedono precisi limiti. Per i giudici di legittimità, in particolare, la disciplina civilistica non trova rispondenza nell’ordinamento tributario, il quale stabilisce al contrario che per gli obblighi della società scissa, riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, risponde non soltanto la società scissa, ma anche la società beneficiaria; tale responsabilità, che si applica alle imposte, alle sanzioni pecuniarie, agli interessi e ad ogni altro debito afferente al rapporto tributario, ha natura solidale e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria;
  4. in tal senso si richiama Cass. 24 giugno 2015, n. 13059.

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