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Per gli interventi su parti comuni la detrazione “segue” le spese

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Qualora, in virtù di un apposito accordo, il condomino sopporti interamente le spese relative a un intervento di riqualificazione energetica su una parte comune dell’edificio – nella fattispecie, il tetto condominiale – potrà usufruire interamente della detrazione fiscale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 27 giugno 2019, n. 213.

A tale conclusione l’Ufficio approda sulla base dell’art. 1123 del codice civile, ai sensi del quale “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio (…) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

La circostanza che vi sia stata, quindi, una “convenzione”, rende possibile da un lato che il singolo condomino sopporti interamente le spese relative all’intervento, e dall’altro – e di conseguenza – che ne tragga da solo i conseguenti vantaggi fiscali (vale a dire la detrazione Irpef). Si ricorda che l’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 5) e n. 9), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14 del medesimo D.L. n. 63/2013, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

In attuazione di tale norma è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 100372/2019, che ha contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito.

Quest’ultimo, in particolare, ha:

  1. stabilito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
  2. disciplinato la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui all’art. 14, comma 2-quater, del D.L. n. 63/2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

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