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Per far valere l’omessa notifica della cartella il contribuente può impugnare l’iscrizione ipotecaria

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità della notifica della cartella – che è condizione integrativa di efficacia dell’atto impositivo (a tal fine si rinvia a Cass. n. 21071/2018), può essere sanata solo dalla sua avvenuta impugnazione nei termini di decadenza.

Di conseguenza, qualora il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico (cioè la cartella), la Commissione tributaria deve limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella stessa e dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.

Tale principio è stato confermato da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 7 novembre, n. 31070 , depositata lo scorso 30 novembre.

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato quanto segue:

  1. in materia di riscossione delle imposte, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario), l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato;
  2. poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (ad esempio, avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà alla Commissione tributaria verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.

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