Per effetto della fusione cambia il regime di deducibilità degli interessi
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Nella risposta 5 novembre 2018, n. 62 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società (Alfa), che attraverso fusione ha incorporato un’altra società interamente posseduta (Zeta). Tale ultima società era stata costituita con lo scopo esclusivo di fornire alla società Alfa una serie di attività funzionali, essenziali alla propria gestione caratteristica.
Per gli amministratori di Alfa, venute meno le ragioni che imponevano la separazione delle attività, tale incorporazione, lungi dal rappresentare un’operazione avente finalità elusiva, ha semplificato e reso più efficiente e meno onerosa la gestione complessiva dell’intera attività.
In tale situazione, inoltre:
- le operazioni della incorporata erano state imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- l’incorporante è esclusa dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96, comma 1, del Tuir;
- la controllata (successivamente incorporata), invece, ha applicato le regole ordinarie di deducibilità degli interessi stabilite dal richiamato art. 96 del D.P.R. n. 917/1986;
- per effetto della fusione, Alfa intende dedurre quale società incorporante – per l’esercizio 2017 – gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata.
Nella situazione descritta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata concorrono alla formazione del reddito imponibile della società incorporante fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ROL della gestione caratteristica, ai sensi dell’art. 96, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.
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