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Per artisti e sportivi non residenti si prescinde dalla stabile organizzazione

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Al fine di verificare la potestà impositiva dello Stato occorre esaminare prima la norma interna e poi il disposto convenzionale.

In tale contesto occorre inoltre tener presente che:

  1. ai sensi dell’art. 3 del Tuir i soggetti non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato;
  2. l’elenco di questi redditi è contenuto nel successivo art. 23, secondo il quale sono prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia (così dispone la lettera d) del primo comma);
  3. l’art. 14 del modello di Convenzione Ocse prevede, in tema di lavoro autonomo, che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa (…) con l’espressione libera professione si comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo, pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”;
  4. con riferimento ai redditi percepiti dagli artisti (e dagli sportivi), il paragrafo 1 dell’art. 17 stabilisce che il reddito percepito da un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o da un musicista (nonché da uno sportivo), per la sua attività personale esercitata nell’altro Stato, può essere tassato in questo altro Stato, per cui il soggetto può essere tassato sia nello Stato di esecuzione dell’opera o della prestazione, sia in quello di residenza;
  5. pertanto, a differenza degli altri lavoratori autonomi, disciplinati dall’art. 5 del modello Ocse, unitamente alle imprese, la tassazione dei redditi dell’artista e dello sportivo può avvenire in uno Stato per il solo fatto che la prestazione è ivi resa, a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione che l’art. 14 del modello richiede affinché il lavoratore autonomo possa essere tassato nello Stato in cui eroga la prestazione. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che questo diverso trattamento si giustifica con l’esigenza di assoggettare a tassazione, nello Stato in cui si manifestano, prestazioni artistiche che per la loro intrinseca natura permettono di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto ristretto;
  6. al fine di prevenire condotte elusive il paragrafo 2 dell’art. 17 citato stabilisce inoltre che, quando il reddito derivante dalle attività svolte dall’artista o dallo sportivo sono imputate ad un altro soggetto (la star company), i redditi possono comunque essere tassati nello Stato nel cui territorio viene erogata la prestazione e nel quale traggono origine.

I principi che precedono sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 giugno 2018, n. 21865 , depositata lo scorso 7 settembre.

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