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Peer to Peer Lending, esclusa la ritenuta se il gestore della piattaforma non è un intermediario finanziario

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Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir – lettera aggiunta dall’art. 1, comma 44, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – sono redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento di cui all’art. 114 del medesimo provvedimento, autorizzati dalla Banca d’Italia. Tali gestori operano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 per cento sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche. Ne deriva che:

  1. ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano due condizioni:
    1. la natura del soggetto finanziatore, che dev’essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa;
    2. la qualifica del gestore della piattaforma, che dev’essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa richiamata sopra;
  2. la ritenuta alla fonte in esame non si applica se l’investimento è posto in essere da una società semplice o da un ente non commerciale, ancorché per tali soggetti i proventi possano costituire redditi di capitale;
  3. la ritenuta non si applica inoltre nei confronti delle persone fisiche che realizzano i suddetti proventi nell’esercizio dell’attività d’impresa e delle società ed enti commerciali.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 9 giugno 2020, n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientra nell’ambito applicativo del richiamato art. 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir il soggetto che non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario, né quella di istituto di pagamento ai sensi dell’art. 114 del medesimo decreto, autorizzato dalla Banca d’Italia. Di conseguenza, lo stesso non potrà applicare la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending.

Con la Risposta all’istanza di interpello 9 giugno 2020, n. 169, è stato inoltre affermato che agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società estere non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si applica l’art. 44, comma 1, lettera a), del Tuir, ai sensi del quale sono redditi di capitale “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. In tal caso, i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending effettuati sulla piattaforma devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro RL del Modello Redditi 2019, nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice “1”.

Con la menzionata Risposta n. 169/2020 sono stati forniti infine chiarimenti in merito al quadro RW e all’Ivafe.

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