Patent Box, ok alla dichiarazione integrativa da parte della società ex consolidata
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Con la Risposta all’istanza di interpello 23 ottobre 2020, n. 498, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti che è tenuta a porre in essere, ai fini del Patent Box, un’azienda che:
- nel 2020 ha siglato con l’Agenzia delle Entrate un accordo di ruling per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019;
- nei periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 partecipava, in qualità di società consolidata ed assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al consolidato fiscale nazionale;
- dal 1° gennaio 2018 è uscita dal gruppo, a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria;
- per effetto di una nuova opzione, ha aderito – in qualità di capogruppo – a un nuovo consolidato fiscale già a partire dal periodo d’imposta 2018, con le società dalla stessa partecipate e già aderenti al precedente consolidato;
- intende presentare, nel corso del 2020, per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, dichiarazioni integrative a favore “ultrannuali” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al fine di dare evidenza dei minori imponibili fiscali trasferiti al gruppo per effetto della sottoscrizione dell’accordo di ruling “Patent Box”.
In tal caso, peraltro, l’eccedenza a credito emergente dalle dichiarazioni integrative relative agli anni 2015, 2016 e 2017 non potrebbe essere esposto dalla ex consolidante nella dichiarazione “CNM 2021” relativa al periodo d’imposta 2020 di presentazione delle citate dichiarazioni, poiché il consolidato fiscale si è interrotto con decorrenza dal periodo d’imposta 2018.
L’Agenzia ha precisato che, affinché venga risconosciuta l’eccedenza di credito spettante a seguito della stipula dell’accordo “Patent box”:
- l’azienda in esame può integrare le proprie dichiarazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula del citato accordo;
- a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d’imposta, al fine di far emergere la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all’ex consolidato;
- tale credito, tuttavia, non può essere ceduto ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 602/1973, poiché non solo il consolidato si è interrotto ma la società ex consolidante non è più parte del gruppo;
- per effetto dell’art. 124, comma 4, del Tuir, è la ex controllante che può disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998;
- se la ex consolidante intende chiedere il credito a rimborso, il medesimo può essere ceduto all’azienda in questione (ex art. 43-bis del D.P.R. 602/1973);
- se invece la ex consolidante intende utilizzarlo in compensazione, sulla base dei pregressi accordi di consolidamento, la stessa può trasferire all’azienda in esame una somma compensativa di importo pari all’eccedenza trattenuta;
- relativamente agli ulteriori periodi d’imposta oggetto di accordo “Patent box”, si precisa quanto segue:
- per il periodo d’imposta 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello “Redditi Sc 2020” (da presentare entro il 30 novembre 2020);
- per il periodo d’imposta 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (dell’istante e del consolidato) entro il 30 novembre 2020 e l’eventuale credito emergente può essere utilizzato subito in compensazione.
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