Patent box, esclusa la remissione in bonis per le annualità pregresse se non fu presentata l’opzione
Non è possibile avvalersi del Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 attraverso la “remissione in bonis”, da attuarsi con:
- la presentazione di apposite dichiarazioni integrative;
- il versamento contestuale dell’importo pari alla misura minima della sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- la comunicazione all’Agenzia delle Entrate – tramite pec o raccomandata a/r – del possesso della documentazione idonea.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 gennaio 2020, n. 27.
Infatti, considerata la mancata presentazione di un’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 37, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) ai fini dell’accesso al Patent box, non è applicabile il paragrafo 5.2 della Circolare 29 ottobre 2020, n. 28/E. Quest’ultimo documento di prassi richiama il punto 7 del Provvedimento 30 luglio 2019, prot. n. 2019/658445, il quale permette a coloro che abbiano una procedura di Patent box in corso, riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), di fruire del regime di autoliquidazione OD anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo.
L’Agenzia ha peraltro precisato che la condizione per accedere all’autoliquidazione OD, per periodi d’imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto “Crescita”, è costituita dalla sussistenza di una procedura di Patent box pendente. Di conseguenza, non è possibile usufruire del regime della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, non essendoci i “requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, come si è espressa la richiamata Circolare n. 28/E/2020.