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Patent box: documentazione firmata entro il 30 maggio per evitare sanzioni

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In materia di patent box, la possibilità di intercettare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazione infedele (penalty protection) è legata alla predisposizione della documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come da circolare n. 5/2023, la firma elettronica, con marca temporale, deve essere apposta sulla documentazione:

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce la maggiorazione del 110% o,
  • in caso di dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione – sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata nei termini (cfr. circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E) entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

In base al Provvedimento, Agenzia delle Entrate, prot. n. 52642/2023, per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, per tale intendendosi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

Da qui, posto che il termine per presentare la dichiarazione dei redditi 2022, periodo d’imposta 2021, coincideva con la data del 30 novembre, la firma documentazione potrà essere apposta entro il 30 maggio 2023 per chi ha presentato la dichiarazione il 30 novembre 2022.

L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2021, n. 234 ha semplificato il precedente regime patent box, di cui dall’art. 1, commi 3745, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.

Il comma 6 del citato articolo prevede la possibilità per i soggetti beneficiari del nuovo regime agevolativo di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022.

In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione.

Il punto 11.2 del Provvedimento del 15 febbraio 2022 stabilisce che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Fatto salvo quanto prevede il Provvedimento prot. n. 52642/2023.

La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione prevista per la dichiarazione infedele, art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la fruizione dell’agevolazione.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a norma rettificativa della variazione in diminuzione calcolata ai fini dell’agevolazione, è consentito anche integrare o modificare la documentazione idonea predisposta con riferimento alla predetta variazione. In tal caso, la documentazione, così come modificata o integrata, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

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