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Patent box: circolare in consultazione fino al 3 febbraio 2023

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Al via la consultazione pubblica sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa al nuovo patent box, regime opzionale che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% sulle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Il testo è stato pubblicato il 17 gennaio 2023 in bozza per consentire di inviare le opportune osservazioni. Insieme alla bozza, è stato diffuso anche uno schema di provvedimento che modifica quello del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022

La circolare – La bozza si sofferma a circoscrivere l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime. Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare del patent box, l’Agenzia ricorda che deve trattarsi di «investitori» (coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo elencate nel provvedimento e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso – e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati). Non è sufficiente essere titolari del diritto allo sfruttamento economico, ma è necessario sostenere i costi e il rischio degli investimenti.

Vengono fornite anche indicazioni  su quale siano da considare le «attività rilevanti» e le spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale.

Calcolo dell’agevolazione – Si sofferma, quindi, sul calcolo dell’agevolazione. Il nuovo regime patent box, ricordiamo, consiste in una variazione in diminuzione ai fini IRPEF o IRES, nonché IRAP, per la cui determinazione, in generale, è necessario maggiorare del 110% le spese agevolabili, individuate applicando quale regola generale i principi sanciti dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Si analizzano due esempi:

  1. primo caso: un contribuente che, sulla base della stima della vita utile di un bene strumentale, utilizzato nell’ambito dell’attività di ricerca, sta ammortizzando il relativo costo di acquisizione pari a euro 1.000, applicando un coefficiente di ammortamento civilistico del 25%. Ex D.M. 31 dicembre 1988, cui fa riferimento l’art. 102 del TUIR, viene applicato invece un coefficiente del 20%. Il contribuente, nel caso di specie, prescindendo dal comportamento civilistico assunto sulla base delle disposizioni dei principi contabili adottati, potrà maggiorare la quota d’ammortamento nei limiti massimi consentiti fiscalmente, ossia euro 200 (20% di 1000), anzichè euro 250 (25% di 1.000), imputati a conto economico. Di conseguenza, in dichiarazione dei redditi potrà operare una variazione in diminuzione di euro 220 (110% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile pari a 200). Resta inteso che nel periodo di imposta in cui l’ammortamento civilistico risulta concluso, ma prosegue l’ammortamento fiscale, il contribuente potrà continuare a maggiorare la quota di ammortamento fiscalmente dedotta fino a esaurimento del costo fiscalmente riconosciuto. Nell’ipotesi in cui invece la quota di ammortamento civilistico dovesse risultare inferiore a quella massima consentita ai fini fiscali in applicazione dei coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988, si ritiene che la maggiorazione si applichi sulla quota di ammortamento civilistico, fiscalmente rilevante in base al principio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR;
  2. secondo caso: un contribuente ha capitalizzato i costi sostenuti di euro 1.000 in ciascuno anno nel periodo dal 2012 al 2021 per la creazione di un bene immateriale, decidendo di ammortizzare tali costi nel momento in cui detto bene sia disponibile per l’utilizzo. Il contribuente sarà tenuto ad imputare temporalmente i costi, ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale, applicando i principi sanciti dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, non rilevando la loro capitalizzazione. Se i costi si riferiscono a prestazioni di servizi, gli stessi si considerano sostenuti alla data in cui tali prestazioni, secondo quanto disposto dall’art. 109, comma 2, lett. b), del TUIR, sono ultimate, a nulla rilevando la circostanza che il contribuente abbia capitalizzato e sottoposto successivamente ad ammortamento dette spese. Se il contribuente in questione ha sostenuto tali costi nel periodo dal 2012 al 2020, per un importo pari a euro 1.000 per ciascun anno, e ha ottenuto il titolo di privativa, relativo al bene sviluppato, nel 2021, in tale ultimo anno potranno essere maggiorate le spese imputabili temporalmente ai periodi d’imposta dal 2013 al 2020, in applicazione delle regole di competenza disposte dall’art. 109 del TUIR. Non potranno, pertanto, essere oggetto di maggiorazione le spese per servizi ultimati nell’anno 2012, indipendentemente dal fatto che dette spese siano state capitalizzate e ammortizzate a partire dal 2021. Più specificamente, rileveranno ai fini della maggiorazione di euro 8.000, sostenuti dal 2013 al 2020, che genereranno una variazione in diminuzione di euro 8.800, da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, mentre non assumerà alcun rilievo l’importo capitalizzato contabilmente di euro 9.000 sostenuto dal 2012 al 2020. Le quote di ammortamento relative alle spese capitalizzate non potranno più rilevare ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dal nuovo patent box, e ciò al fine di evitare fenomeni di duplicazione.

La circolare chiarisce anche come esercitare il diritto di interpello sul patent box. Mentre il provvedimento contiene indicazioni sulle modalità di trasmissione della documentazione.

Le osservazioni – Fino al 3 febbraio 2023 è possibile partecipare alla consultazione. I contributi vanno inviati alla casella di posta elettronica dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it. Terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, a meno di espressa richiesta di non farlo. L’obiettivo è quello di permettere alle Entrate di valutare un eventuale recepimento dei contributi trasmessi nella versione definitiva della circolare.

002_Com. st. Patent box_Consultazione pubblica 17.01.2023_vers2

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