Passaggio “automatico” dal regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 al regime forfetario
Può transitare già da quest’anno nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il professionista rientrante nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, qualora nel 2019 preveda di:
- fuoriuscire da detto regime a causa del superamento – per oltre il 50 per cento – del limite di 30mila euro;
- non superare il limite dei 65mila euro di compensi.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 140 , nella quale viene sottolineato che i due citati regimi di vantaggio sono “pur sempre” due regimi naturali, applicabili dai contribuenti che in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario.
Pertanto – spiega l’Agenzia delle Entrate – sussiste una sorta di “continuità/consecutività”, che porta ad ammettere il naturale passaggio del contribuente da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.
Nel documento in esame si fa presente infine che se ai fini Iva i due regimi prevedono il medesimo trattamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sicché è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non anche quello al regime di vantaggio, ai fini dell’imposizione diretta i due regimi presentano caratteristiche non del tutto coincidenti.
Di conseguenza, il reddito imponibile per tutto il 2019 dovrà essere determinato applicando le sole regole dettate per il regime forfetario (ampiamente riviste ad opera della legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145).