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Partite IVA: secondo acconto IRPEF alla cassa

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Il 16 gennaio 2024 scade il termine di pagamento della prima o unica rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2023 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Dopo il rinvio, arriva il tempo delle scadenze. Sono infatti quasi 3 milioni i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA interessati dallo slittamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 per il pagamento della prima o unica rata relativa al secondo o unico acconto IRPEF per il 2023.

Il versamento della seconda rata di acconto è dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2024 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Proroga acconto imposte al 16 gennaio 2024
Cosa Versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte 2023 in scadenza ordinaria al 30 novembre 2023 (facoltà, non obbligo)
Imposte interessate
  • IRPEF;
  • imposta sostitutiva regime di vantaggio;
  • imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • ecc.
Contribuzione INPS e INAIL Esclusa dalla proroga. L’esclusione riguarda anche i versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti.
Soggetti esclusi dalla proroga La circolare Agenzia delle Entrate n. 81/E/2023 individua tra i soggetti esclusi i seguenti soggetti:

  • Società di capitali;
  • società di persone/studi associati;
  • enti commerciali e non commerciali;
  • persone fisiche non titolati di partita IVA;
  • soci di società di persone o Srl in regime di trasparenza fiscale se non titolari di partita IVA);
  • collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali);
  • persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (mod. Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a €. 170.000;
  • persone fisiche titolari di “partita IVA agricola” (ossia soggetti che sul periodo 2022 dichiarano solo un reddito “fondiario”, senza alcun reddito d’impresa, anche nel quadro RD).
Verifica ricavi/compensi Considerato che la proroga si applica solo a coloro i quali dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, è bene fare attenzione alla verifica di tale requisito. A tal fine dovranno essere individuati gli importi così come indicati negli appositi righi dei modelli dichiarativi:

Tipologia contribuente Modello e rigo da verificare
Imprese-soggetti effettivi ISA Quadro F modelli ISA (rigo F01 + F02)
Imprese in contabilità semplificata Quadro RG modello Redditi, rigo RG2 + RG3
Professionisti Quadro RE, rigo RE 2
Contribuenti in regime forfettario Quadro LM, LM 22, col. 3
Contribuenti in regime di vantaggio Quadro LM, rigo LM 2

 

Presenza di più attività In presenza di più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, oppure un’attività d’impresa ed un’attività professionale, l’Agenzia precisa che occorre riferirsi alla somma dei ricavi/compensi di tutte le attività esercitate (indipendentemente dal regime contabile adottato).

In caso di attività agricola o attività agricole connesse, il differimento è consentito soltanto nel caso in cui il contribuente sia stato titolare nel 2022 anche di reddito d’impresa. In tal caso, in luogo dell’ammontare dei ricavi si considera il volume d’affari 2022 (campo VE50 modello IVA 2023) o il fatturato 2022 (se esonerati dal dichiarativo).

Scadenza  versamento unico 16 gennaio 2024
Rate Da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese
Ravvedimento
Obbligo versamento acconto
  • Persone fisiche > 52 euro (rigo RN 24 “differenza”, LM 42 per i forfettari);
Rate acconto (regole ordinarie)
  • Unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo) e la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre;
  • per i soggetti ISA, unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro, in caso contrario, l’acconto si paga in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno, salvo proroghe, e 30 novembre).
Metodo storico Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2023.
Metodo previsionale Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”.

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