Partecipazioni, l’attualizzazione è irrilevante
In tema di partecipazioni, ai fini fiscali rileva soltanto il corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti: non produce pertanto nessun effetto l’avvenuta attualizzazione.
Il principio è stato affermato dall’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) attraverso la Norma di comportamento 9 maggio 2018, n. 203.
Al riguardo si ricorda che – per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 – i soggetti che non rientrano nei limiti previsti dall’art. 2435-ter del codice civile (micro-imprese) sono tenute ad applicare il principio di “derivazione rafforzata, con la conseguente necessità di dare rilevanza ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previste dai principi contabili adottati”.
Tale principio incontra tuttavia dei limiti, tra i quali le partecipazioni, la cui disciplina fiscale è caratterizzata da una parziale detassazione dei relativi proventi.